La notifica di decorrenza termini nella fatturazione elettronica alla PA genera spesso perplessità nei soggetti emittenti.
E’ necessario chiarire che la PA che riceve una fattura elettronica non ha l’obbligo di inviare una notifica di approvazione/rifiuto della fattura.
Pertanto, se la PA non approva/rifiuta la fattura entro 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna, il SdI invia la notifica di decorrenza termini sia al soggetto emittente che alla PA ricevente.
A che cosa serve?
La notifica di decorrenza termini serve esclusivamente ad indicare alle parti coinvolte nel processo della fatturazione elettronica che è terminato il processo di invio della fattura. Dopo la decorrenza termini la PA non potrà inviare altre comunicazioni al soggetto emittente in merito alla stessa fattura.
Dopo aver ricevuto tale notifica, il soggetto può conoscere lo stato della sua fattura solo attraverso una comunicazione diretta con il committente, comunque non attraverso il SdI.
Ho ricevuto la notifica di decorrenza termini, devo reinviare la fattura?
Poiché la decorrenza termini non indica il rifiuto della fattura da parte della PA ricevente, né lo scarto della stessa da parte del SdI, non si dovrà inviare nuovamente la fattura.
Dopo tale notifica il SdI scarterà la fattura, se re-inviata, e qualsiasi comunicazione ad essa relativa. La notifica di decorrenza non ha alcuna implicazione sulla verifica della correttezza e sulla successiva gestione della fattura da parte della PA interessata. La successiva gestione della fattura rientrerà nel rapporto diretto tra fornitore e cliente, attraverso i mezzi ordinari di comunicazione, senza alcun coinvolgimento del SdI.